La circolare n. 2 del 14 feb. 2020 ha chiarito che in assenza di una disposizione normativa, nel caso del bonus facciate, il contribuente NON può optare per la cessione del credito e nemmeno per il così detto “sconto in fattura”.

Ricordiamo che attualmente la possibilità di cessione del credito è possibile per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali rientranti nelle agevolazioni per EcoBonus e SismaBonus.
Nello specifico le norme che regolano la cessione del credito sono rispettivamente:
- ecobonus: art. 14 commi 2-ter 2-sexies del DL n.63/2013;
- sismabonus: art. 16 commi 1-quinquies 1-septies del DL n.63/2013
Per quanto riguarda lo sconto in fattura, i commi 2, 3, 3-ter dell’art. 10 del DL 30/04/19 n. 34 sono stati abrogati, per cui non è più possibile convertire la detrazione fiscale come sconto in fattura, sia per l’EcoBons che per il SismaBonus.
Lo sconto in fattura può essere applicato solo nel caso di interventi di riqualificazione energetica, effettuati su parti comuni di edifici condominiali per un importo superiore ai 200.000 €.