FOCUS SU ECOBONUS 110%

I PRIMI AD AFFACCIARSI SUL MERCATO SONO I VENDITORI DI FUMO ATTENZIONE A NON FARVI TRUFFARE

L’art. 119 e il 121, dell’ormai arcinoto Decreto Rilancio, introducendo la detrazione fiscale al 110% e la possibilità dello sconto in fattura o cessione del credito, hanno scatenato un moto di inquietudine collettiva, che coinvolge da una parte i proprietari di case e dall’altra le imprese di manutenzione straordinaria e liberi professionisti.

I primi temono di perdere l’occasione, di rifarsi a nuovo la casa senza spendere una lira, ops un euro; i secondi temono di perdere un’occasione di lavoro, che di questi tempi non è cosa da poco.

Poi in verità ci sono gli altri, quelli “intraprendenti”, quelli che partono prima di tutti, prima ancora che lo starter abbia dato il via. Insomma i venditori di fumo, il cui unico obiettivo è incassare soldi, spacciando per operativo ciò che operativo non è, paventando il rischio di perdere l’opportunità se non si agisce in fretta: “c’è solo un anno è mezzo, datti da fare, cominciamo ad avviare la pratica e magari mi dai un acconto”. Ecco a questi bisogna fare molta attenzione se non si vuole restare con il cerino in mano.

A questo punto è bene fare alcune precisazioni sul Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, precisazioni che vi dovrebbe fare anche chi, oggi, a 17 giorni dalla sua pubblicazione vi propone di agire in fretta per non perdere l’occasione.

  1. Il Decreto Rilancio, deve essere convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni, quindi al più tardi entro il 18 luglio 2020;
  2. nel passaggio da Decreto a Legge potrebbe subire modifiche, ci saranno emendamenti per rispondere alle richieste, che da più parti stanno pervenendo; per esempio già si vocifera di un allungamento dei tempi fino al 2022 o addirittura 2023 e anche di una estensione alle case che non sono abitazione principale;
  3. al momento, causa COVID-19 non si possono tenere assemblee condominiali, quindi non si possono deliberare i lavori da fare e gli amministratori di condominio, sono in attesa che il Governo o chi per esso dica loro come procedere;
  4. anche le banche e le finanziarie devono organizzarsi e attendono chiarimenti sulla procedura da seguire;
  5. ai professionisti è richiesta un’assicurazione ad hoc per le asseverazioni da redigere, ma sia i professionisti che le compagnie assicurative aspettano delucidazioni in merito;
  6. entro 30 giorni dalla conversione in Legge del Decreto, quindi entro il 18 luglio, il Ministero dello sviluppo economico deve emanare un Decreto per stabilire le modalità di trasmissione delle asseverazioni e le relative modalità attuative;
  7. se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve richiedere un “visto di conformità” e i dati relativi all’opzione devono essere comunicati per via telematica; l’Agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità attuative con un provvedimento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi entro il 18 giugno;
  8. a tutto questo si aggiunga che bisognerà chiarire per noi tecnici, le modalità di calcolo di un APE (Attestato di Prestazione Energetica) per l’intero condominio; si perché allo stato attuale l’APE è un documento che riguarda la singola unità immobiliare, quindi come faccio a calcolarlo per l’intero condominio? Attendiamo chiarimenti;
  9. in ultimo da più parti, si auspicano chiarimenti e linee guida che definiscano le procedure da attuare, per redigere pratiche che portino al buon esito di tutta l’operazione;

Ecco appunto il buon esito dell’operazione, nel senso che, se non abbiamo rispettato la Legge, il beneficiario ovvero chi riceve i lavori gratis, è quello che rischia di rimanere con il cerino acceso in mano. Infatti come recita il comma 6 dell’art. 121 del Decreto: “Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di sui al comma 5 e dei relativi interessi.”

A questo punto avrete compreso che i motori sono accesi, ma le regole della corsa ancora non ci sono, quindi non conviene partire prima dello start, si rischia di essere penalizzati.

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