Archivio mensile:luglio 2020

FOCUS SU ECOBONUS 110%

ECOBONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI, BASTA NON PRENDERSI IN GIRO

L’art. 119 insieme all’art. 121 del decreto rilancio, poi convertito nella Legge 77/2020 è certamente una buona opportunità per tutti, però non bisogna prendersi in giro. Parlo così perché in seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle linee guida “Superbonus 110%” in molti credono che questo è lo strumento operativo che noi tutti attendavamo per poter partire.

Così non è, queste linee guida al pari di quelle che le hanno precedute sugli altri sgravi fiscali, rappresentano un compendio e un documento esplicativo caratterizzato dalla sua semplicità di comprensione rispetto all’articolato di una Legge. Non è il “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisce anche le modalità attuative” Ricordo inoltre che si attendono i decreti attuativi che ci diranno come calcolare l’APE, come verificare la congruità dei costi delle lavorazioni ecc. ecc. e non ultimo con riferimento alla cessione del credito, le sue modalità operative.

Io penso che non dobbiamo prenderci in giro, soprattutto sul fatto che sia GRATIS, sarà certamente, un opportunità estremamente conveniente, ma non a costo zero. I soldi si comprano, non si regalano. Quindi chiunque anticiperà per noi (imprese, fornitori, finanziarie, banche) vorrà essere pagato almeno il costo dell’operazione compreso gli interessi.

Questa è comunque una grossa e bella opportunità per tutti. Per il cittadino che può riqualificare la sua casa, spendere meno in consumi energetici e aumentare il valore del suo immobile. Per le imprese e fornitori con l’incremento delle opportunità di lavoro e l’ascesa del mercato della riqualificazione edilizia. Per i professionisti operanti nel settore dell’edilizia. Per gli istituti finanziari. Per lo Stato che in questa maniera rinnova il parco immobiliare obsoleto ed energivoro, conseguendo un risparmio in termini di risorse acquistate (petrolio, gas, carbone, elettricità), a questo bisogna aggiungere l’emersione del nero relativo sia all’ IVA che al lavoro.

Bisogna inoltre sottolineare che questa, è anche una opportunità imperdibile, per conferire pregio architettonico alle facciate dei nostri edifici. Non dobbiamo solo coibentare le facciate, ma dobbiamo anche ripensarle dal punto di vista architettonico, dargli valore e bellezza, perché così si migliora anche la città.

FOCUS SU ECOBONUS 110%

IL DECRETO RILANCIO È LEGGE n. 77/2020

ART. 119 – NESSUNA PROROGA PER IL TERMINE DEL 31/12/2021 ENTRO CUI EFFETTUARE LA SPESA, PER ESSERE OPERATIVI BISOGNA ATTENDERE I DECRETI ATTUATIVI E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

BENEFICIO DELLA DETRAZIONE SU MASSIMO DUE UNITÀ IMMOBILIARI PER LE PERSONE FISICHE

L’approvazione al Senato, ha sancito la conversione in Legge del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Per quanto riguarda l’art. 119 sulle detrazioni fiscali al 110%, relative alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico degli edifici, gli emendamenti approvati, hanno portato modifiche di notevole rilievo come l’ampliamento della platea dei beneficiari, e la modulazione della spesa massima ammissibile in funzione delle dimensioni dei condominii. Purtroppo non c’è stato l’ampliamento dell’arco temporale di validità del provvedimento, che resta quello dal 1 lug. 2020 al 31 dic. 2021; si auspicava un allungamento del termine almeno al 31 dic. 2022, vista la complessità degli interventi edilizi e le dinamiche procedurali dei condominii.

Modifiche importanti ci sono state anche all’art. 121, quello dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. La più importante, è la possibilità di poter esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori: “[ … ] per gli interventi di cui all’art.119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascuno intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento“. Il limite di soli due stati di avanzamento lavori è un grosso problema per le piccole imprese edili che, soprattutto in questo momento hanno bisogno di liquidità.

Nuovi tetti di spesa per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache:

  • edificio unifamiliare: 50.000,00 €
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (per esempio case a schiera): 50.000,00 €
  • edificio composto da due a otto unità immobiliari: 40.000,00 € per ogni unità;
  • edificio composto da più di otto unità immobiliari: 30.000,00 € per ogni unità.

Nuovi tetti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione:

  • edificio composto fino a otto unità immobiliari: 20.000,00 € per ogni unità;
  • edificio composto da più di otto unità immobiliari: 15.000,00 € per ogni unità.

Resta di 30.000,00 € il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione di edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari.

Bisogna dire che la rimodulazione dei tetti massimi di spesa era auspicabile, per una equa ripartizione tra le diverse dimensioni di edifici condominiali, atteso che, maggiori dimensioni implicano certamente un’economia di scala.

Si amplia la platea di intervento legata alle persone fisiche, che possono usufruire del beneficio su massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Altra modifica interessante, è che, sono ammessi anche interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art.3 del DPR 380/01 “Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione [ … ]

Ora per poter essere operativi bisogna attendere il decreto attuativo interministeriale, di cui già gira una bozza, e le direttive dell’Agenzia delle Entrate, il tutto entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quindi diciamo che siamo sulla linea di partenza, ma lo “start” non è stato dato. Nel frattempo vi consiglio di non farsi spingere ad agire in fretta, senza regole chiare, che al momento mancano. Agire con oculatezza vista la complessità dell’operazione, scegliere organizzazioni di professionisti specializzati in grado di gestire l’operazione, scegliere imprese idonee, diffidare dagli annunci promozionali da affare del secolo.

Ricordatevi che se qualcosa va storto, a rimetterci è il contribuente-beneficiario perché, i soldi non li regala nessuno.