Conversione in Legge del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 art. 119, incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici.
Chi può usufruire degli incentivi:
- Condomini;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari per un massimo di due, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni sulle parti comuni dell’edificio;
- Istituto Autonomo Case Popolari ed Enti con le medesime finalità sociali;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all’art 119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
Caratteristiche fiscali dell’agevolazione:
- Aliquota di detrazione del 110%;
- Spese sostenute e documentate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- Ripartizione in 5 quote annuali di pari importo;
- Possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche a banche ed istituti finanziari;
Interventi agevolabili per condomini e singole unità immobiliari
Isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali:
- edificio unifamiliare: 50.000,00 €
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (per esempio case a schiera): 50.000,00 €
- edificio composto da due a otto unità immobiliari: 40.000,00 € per ogni unità;
- edificio composto da più di otto unità immobiliari: 30.000,00 € per ogni unità.
I materiali usati devono rispettare i CAM Criteri Ambientali Minimi DM 11/10/2017
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, o a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari:
- per edifici composti fino a otto unità immobiliari: 20.000,00 € per ogni unità immobiliare;
- per edifici oltre otto unità immobiliare: 15.000,00 € per ogni unità immobiliare
la detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, o a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota prevista del 110%, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi così detti trainanti. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui al citato comma 1 dell’art. 119 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui all’art. 14 del DL 63/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
I suddetti interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero se non possibile, raggiungere la classe più alta possibile, anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici o di sistemi di accumulo elettrici.
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/01.
Sisma-bonus la detrazione è elevata al 110% per le zone sismiche 1-2-3
Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo:
- La detrazione è elevata al 110%;
- Importo massimo 48.000 €;
- Limite di 2.400 € per kW di potenza nominale installata;
- Ripartizione in 5 quote annuali di pari importo;
- L’installazione deve essere congiuntamente ad uno dei suddetti interventi di riqualificazione energetica o di adeguamento sismico;
- Alla stessa aliquota è detraibile l’installazione di accumulatori integrati all’impianto fotovoltaico, con gli stessi massimali di spesa ma con un limite di 1.000 € per kWh di capacità di accumulo;
- Le detrazioni sono subordinate alla cessione al GSE dell’energia non auto-consumata;
Installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici:
- La detrazione sale al 110%;
- Ripartizione in 5 quote annuali di pari importo;
- Devono essere installate congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica, isolamento termico superfici opache o realizzazione impianto centralizzato.
il tempo scorre:
giorni
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fino a
31 dicembre 2021