Archivio dell'autore: Stefano Elefante

FOCUS SU ECOBONUS 110%

SIAMO SUL NASTRO DI PARTENZA

L’Agenzia delle Entrate ha emanato i suoi documenti ed i Decreti Attuativi a breve saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale

La cassetta degli attrezzi del “Superbonus 110%” è pronta, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i suoi documenti e a breve, dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta ufficiale, il Decreto Requisiti Tecnici e il Decreto Asseverazioni.

Nel caso vogliate eseguire i lavori con le opportunità offerte dall’art. 121 della Legge 77/2020, tra cui la cessione del credito a banche e istituti finanziari, il consiglio è di affacciarsi presso gli istituti di vostra fiducia per chiedere quali sono le opportunità che offrono. Come abbiamo già scritto non sarà un’operazione del tutto gratuita, quindi è bene valutare le varie opportunità, anche perché è buona regola prima di partire, sapere quali sono gli strumenti economici da utilizzare, il budget a disposizione e quanto bisognerà mettere di tasca propria.

Questi sono i documenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate:

Circolare n. 24/E del 8 ago. 2020: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847/2020 “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”

Modello: “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”

Istruzioni per la compilazione: modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”

Per chi usufruisce dello sconto in fattura o cessione del credito, la comunicazione secondo il modello di cui sopra sarà possibile inviarla a partire dal 15 ott. 2020 e comunque entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese che danno diritto alla detrazione, sono state sostenute.

La circolare chiarisce che nel caso l’intervento preveda lavori che riguardano più ambiti di agevolazione per esempio il cappotto termico (agevolabile con il superbonus) e la realizzazione di nuovi muri interni o rifacimento dell’impianto idraulico (agevolabili con il bonus ristrutturazioni 50%), il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni, a patto che le spese siano contabilizzate separatamente, oltre che nel rispetto di prescrizioni e adempimenti previsti per la misura agevolativa.

Requisito principale per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, è il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Chi rilascia il visto di conformità è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF

L’asseverazione attesta i requisiti tecnici e la congruità delle spese, è rilasciata per ogni stato di avanzamento lavori (massimo due) o al termine dei lavori. Una copia dell’asseverazione è trasmessa telematicamente all’ENEA.

FOCUS SU ECOBONUS 110%

ECOBONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI, BASTA NON PRENDERSI IN GIRO

L’art. 119 insieme all’art. 121 del decreto rilancio, poi convertito nella Legge 77/2020 è certamente una buona opportunità per tutti, però non bisogna prendersi in giro. Parlo così perché in seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle linee guida “Superbonus 110%” in molti credono che questo è lo strumento operativo che noi tutti attendavamo per poter partire.

Così non è, queste linee guida al pari di quelle che le hanno precedute sugli altri sgravi fiscali, rappresentano un compendio e un documento esplicativo caratterizzato dalla sua semplicità di comprensione rispetto all’articolato di una Legge. Non è il “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisce anche le modalità attuative” Ricordo inoltre che si attendono i decreti attuativi che ci diranno come calcolare l’APE, come verificare la congruità dei costi delle lavorazioni ecc. ecc. e non ultimo con riferimento alla cessione del credito, le sue modalità operative.

Io penso che non dobbiamo prenderci in giro, soprattutto sul fatto che sia GRATIS, sarà certamente, un opportunità estremamente conveniente, ma non a costo zero. I soldi si comprano, non si regalano. Quindi chiunque anticiperà per noi (imprese, fornitori, finanziarie, banche) vorrà essere pagato almeno il costo dell’operazione compreso gli interessi.

Questa è comunque una grossa e bella opportunità per tutti. Per il cittadino che può riqualificare la sua casa, spendere meno in consumi energetici e aumentare il valore del suo immobile. Per le imprese e fornitori con l’incremento delle opportunità di lavoro e l’ascesa del mercato della riqualificazione edilizia. Per i professionisti operanti nel settore dell’edilizia. Per gli istituti finanziari. Per lo Stato che in questa maniera rinnova il parco immobiliare obsoleto ed energivoro, conseguendo un risparmio in termini di risorse acquistate (petrolio, gas, carbone, elettricità), a questo bisogna aggiungere l’emersione del nero relativo sia all’ IVA che al lavoro.

Bisogna inoltre sottolineare che questa, è anche una opportunità imperdibile, per conferire pregio architettonico alle facciate dei nostri edifici. Non dobbiamo solo coibentare le facciate, ma dobbiamo anche ripensarle dal punto di vista architettonico, dargli valore e bellezza, perché così si migliora anche la città.

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IL DECRETO RILANCIO È LEGGE n. 77/2020

ART. 119 – NESSUNA PROROGA PER IL TERMINE DEL 31/12/2021 ENTRO CUI EFFETTUARE LA SPESA, PER ESSERE OPERATIVI BISOGNA ATTENDERE I DECRETI ATTUATIVI E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

BENEFICIO DELLA DETRAZIONE SU MASSIMO DUE UNITÀ IMMOBILIARI PER LE PERSONE FISICHE

L’approvazione al Senato, ha sancito la conversione in Legge del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Per quanto riguarda l’art. 119 sulle detrazioni fiscali al 110%, relative alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico degli edifici, gli emendamenti approvati, hanno portato modifiche di notevole rilievo come l’ampliamento della platea dei beneficiari, e la modulazione della spesa massima ammissibile in funzione delle dimensioni dei condominii. Purtroppo non c’è stato l’ampliamento dell’arco temporale di validità del provvedimento, che resta quello dal 1 lug. 2020 al 31 dic. 2021; si auspicava un allungamento del termine almeno al 31 dic. 2022, vista la complessità degli interventi edilizi e le dinamiche procedurali dei condominii.

Modifiche importanti ci sono state anche all’art. 121, quello dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. La più importante, è la possibilità di poter esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori: “[ … ] per gli interventi di cui all’art.119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascuno intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento“. Il limite di soli due stati di avanzamento lavori è un grosso problema per le piccole imprese edili che, soprattutto in questo momento hanno bisogno di liquidità.

Nuovi tetti di spesa per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache:

  • edificio unifamiliare: 50.000,00 €
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (per esempio case a schiera): 50.000,00 €
  • edificio composto da due a otto unità immobiliari: 40.000,00 € per ogni unità;
  • edificio composto da più di otto unità immobiliari: 30.000,00 € per ogni unità.

Nuovi tetti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione:

  • edificio composto fino a otto unità immobiliari: 20.000,00 € per ogni unità;
  • edificio composto da più di otto unità immobiliari: 15.000,00 € per ogni unità.

Resta di 30.000,00 € il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione di edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari.

Bisogna dire che la rimodulazione dei tetti massimi di spesa era auspicabile, per una equa ripartizione tra le diverse dimensioni di edifici condominiali, atteso che, maggiori dimensioni implicano certamente un’economia di scala.

Si amplia la platea di intervento legata alle persone fisiche, che possono usufruire del beneficio su massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Altra modifica interessante, è che, sono ammessi anche interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art.3 del DPR 380/01 “Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione [ … ]

Ora per poter essere operativi bisogna attendere il decreto attuativo interministeriale, di cui già gira una bozza, e le direttive dell’Agenzia delle Entrate, il tutto entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quindi diciamo che siamo sulla linea di partenza, ma lo “start” non è stato dato. Nel frattempo vi consiglio di non farsi spingere ad agire in fretta, senza regole chiare, che al momento mancano. Agire con oculatezza vista la complessità dell’operazione, scegliere organizzazioni di professionisti specializzati in grado di gestire l’operazione, scegliere imprese idonee, diffidare dagli annunci promozionali da affare del secolo.

Ricordatevi che se qualcosa va storto, a rimetterci è il contribuente-beneficiario perché, i soldi non li regala nessuno.

FOCUS SU ECOBONUS 110%

VOCI DI PALAZZO SU EMENDAMENTI ALL’ART. 119

Sin dal principio è stato chiaro che l’art.119 del Decreto Rilancio, avrebbe attirato l’attenzione di tutti gli attori, che gravitano intorno alla riqualificazione energetica e più in generale del mondo delle costruzioni. È giusto che sia così, perché chi vive nel mondo reale, che non è quello della politica, ha fatto le sue richieste e osservazioni, tali da far scaturire una serie di emendamenti all’art. 119, tesi ad estendere e migliorare la sua portata innovativa in ambito di riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile delle nostre città.

Le voci di palazzo dicono che gli emendamenti presentati riguardano i seguenti punti:

  • prolungamento della validità dell’ecobonus 110% fino al 31 dic. 2022, alcuni dicono addirittura fino al 2023;
  • sostituzione dell’attestato di prestazione energetica APE, con l’audit energetico dell’immobile;
  • allargamento della platea dei beneficiari, inserendo i proprietari di seconde case non di lusso, gli alberghi e i residence purché gestiti dal proprietario, i proprietari di beni provenienti dalla dismissione del patrimonio pubblico di società a partecipazione pubblica, le associazioni e le società sportive.

Ovviamente la battaglia si gioca sul campo della disponibilità economica e dell’individuazione delle risorse necessarie. Stiamo alla finestra e attendiamo fiduciosi.

FOCUS SU ECOBONUS 110%

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PASSIVA

In questi giorni in cui proprietari, imprese e professionisti sono tutti in attesa degli strumenti che renderanno operativo l’art. 119 del Decreto Rilancio, concentriamoci su alcuni aspetti del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020.

L’obiettivo dell’art. 119 è quello di riqualificare il parco immobiliare residenziale esistente, agendo su tre aree di intervento:

  1. la riqualificazione energetica passiva: isolamento di muri, solai, tetti, ponti termici, sostituzione di finestre, cassonetti, installazione di schermature solari;
  2. la riqualificazione energetica attiva: realizzazione di impianti centralizzati di riscaldamento, installazione di caldaia a condensazione o pompa di calore, impianti fotovoltaici, impianti di accumulo elettrico;
  3. la riqualificazione strutturale: interventi finalizzati al miglioramento statico degli edifici nei confronti del terremoto, azioni sismiche.
Coibentazione di un tetto

Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, la riqualificazione energetica passiva è la più importante, perché ha come obiettivo, la trasformazione di un edificio, in un organismo che necessita di meno energia, al limite pari a zero, come i famosi edifici passive-house o edifici ad energia quasi zero Nzeb.

Un intervento di tipo passivo, consiste nel miglioramento delle prestazioni energetiche dei seguenti componenti l’involucro edilizio:

Coibentazione ponti termici pilastro e balcone
  1. murature esterne;
  2. lastrici solari o tetti;
  3. pavimenti;
  4. ponti termici;
  5. finestre;
  6. elementi ombreggianti

I componenti da 1 a 4 hanno in comune gli stessi “doveri”: devono rallentare la trasmissione di calore verso l’esterno nel periodo invernale e viceversa nel periodo estivo, devono evitare la formazione di muffe e condense sulla loro superficie.

Dispersioni termiche di un soffitto esterno

Le finestre insieme agli elementi ombreggianti, hanno compiti diversi a seconda che si tratti di stagione invernale o estiva. D’inverno devono ridurre le dispersioni di calore verso l’esterno e far passare la radiazione solare, permettendo l’apporto gratuito di calore negli ambienti. D’estate devono ridurre drasticamente il passaggio della radiazione solare, con la presenza di vetri così detti “basso emissivi”, e di sistemi di ombreggiamento: tapparelle, brise-soleil, aggetti come le pensiline dei balconi, sporgenze legate alla conformazione dell’edificio.

In una riqualificazione energetica passiva, ho due obiettivi da raggiungere:

  • ridurre e controllare il flusso energetico attraverso tutti componenti dell’edificio che confinano, o con l’ambiente esterno o con ambienti a diversa temperatura;
  • controllare la radiazione solare in ingresso.
Ponte termico di un balcone non coibentato

Il flusso energetico lo riduco e lo controllo con interventi che modificano le caratteristiche di trasmittanza termica, capacità termica, trasmittanza lineica. Gli interventi a riguardo consistono nella coibentazione dei muri esterni, dei lastrici solari e tetti, dove possibile anche dei solai verso ambienti esterni o più freddi; nella sostituzione di: finestre, cassonetti, tapparelle, tutti con migliori prestazioni termiche dei precedenti.

Il controllo della radiazione solare, dipende dalla conformazione dell’edificio e per uno esistente, è molto più complicato da realizzare, ma non è impossibile. Intanto l’inserimento di finestre con vetri selettivi, basso emissivi, mi consente di ridurre l’apporto di calore durante il periodo estivo. Poi devo prendermi la briga di studiare il percorso solare e comprendere come influisce sulla forma dell’edificio. Ci sono aggetti, pensiline, sporgenze, schermature, che ostacolano la radiazione solare in ingresso? La loro presenza ha effetti positivi sul bilancio energetico? Posso introdurre altri componenti che migliorino il controllo della radiazione: brise-soleil, tende esterne, vegetazione? Per capirci, questo studio è simile a quello che si fa testando la carrozzeria di un’auto nella galleria del vento: la forma influenza le prestazioni energetiche sia di una macchina che di un edificio.

Investire in riqualificazione energetica passiva è conveniente per tutti, lo Stato riduce la dipendenza dalle risorse fossili (carbone, petrolio, gas) non rinnovabili, il proprietario riduce il costo per climatizzare sia in inverno che in estate, migliora il confort della casa, la riposiziona sul mercato immobiliare. Inoltre è un investimento che prevede ridottissimi esborsi economici per la manutenzione futura, a fronte di un risparmio costante nel tempo.

FOCUS SU ECOBONUS 110%

I PRIMI AD AFFACCIARSI SUL MERCATO SONO I VENDITORI DI FUMO ATTENZIONE A NON FARVI TRUFFARE

L’art. 119 e il 121, dell’ormai arcinoto Decreto Rilancio, introducendo la detrazione fiscale al 110% e la possibilità dello sconto in fattura o cessione del credito, hanno scatenato un moto di inquietudine collettiva, che coinvolge da una parte i proprietari di case e dall’altra le imprese di manutenzione straordinaria e liberi professionisti.

I primi temono di perdere l’occasione, di rifarsi a nuovo la casa senza spendere una lira, ops un euro; i secondi temono di perdere un’occasione di lavoro, che di questi tempi non è cosa da poco.

Poi in verità ci sono gli altri, quelli “intraprendenti”, quelli che partono prima di tutti, prima ancora che lo starter abbia dato il via. Insomma i venditori di fumo, il cui unico obiettivo è incassare soldi, spacciando per operativo ciò che operativo non è, paventando il rischio di perdere l’opportunità se non si agisce in fretta: “c’è solo un anno è mezzo, datti da fare, cominciamo ad avviare la pratica e magari mi dai un acconto”. Ecco a questi bisogna fare molta attenzione se non si vuole restare con il cerino in mano.

A questo punto è bene fare alcune precisazioni sul Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, precisazioni che vi dovrebbe fare anche chi, oggi, a 17 giorni dalla sua pubblicazione vi propone di agire in fretta per non perdere l’occasione.

  1. Il Decreto Rilancio, deve essere convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni, quindi al più tardi entro il 18 luglio 2020;
  2. nel passaggio da Decreto a Legge potrebbe subire modifiche, ci saranno emendamenti per rispondere alle richieste, che da più parti stanno pervenendo; per esempio già si vocifera di un allungamento dei tempi fino al 2022 o addirittura 2023 e anche di una estensione alle case che non sono abitazione principale;
  3. al momento, causa COVID-19 non si possono tenere assemblee condominiali, quindi non si possono deliberare i lavori da fare e gli amministratori di condominio, sono in attesa che il Governo o chi per esso dica loro come procedere;
  4. anche le banche e le finanziarie devono organizzarsi e attendono chiarimenti sulla procedura da seguire;
  5. ai professionisti è richiesta un’assicurazione ad hoc per le asseverazioni da redigere, ma sia i professionisti che le compagnie assicurative aspettano delucidazioni in merito;
  6. entro 30 giorni dalla conversione in Legge del Decreto, quindi entro il 18 luglio, il Ministero dello sviluppo economico deve emanare un Decreto per stabilire le modalità di trasmissione delle asseverazioni e le relative modalità attuative;
  7. se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve richiedere un “visto di conformità” e i dati relativi all’opzione devono essere comunicati per via telematica; l’Agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità attuative con un provvedimento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi entro il 18 giugno;
  8. a tutto questo si aggiunga che bisognerà chiarire per noi tecnici, le modalità di calcolo di un APE (Attestato di Prestazione Energetica) per l’intero condominio; si perché allo stato attuale l’APE è un documento che riguarda la singola unità immobiliare, quindi come faccio a calcolarlo per l’intero condominio? Attendiamo chiarimenti;
  9. in ultimo da più parti, si auspicano chiarimenti e linee guida che definiscano le procedure da attuare, per redigere pratiche che portino al buon esito di tutta l’operazione;

Ecco appunto il buon esito dell’operazione, nel senso che, se non abbiamo rispettato la Legge, il beneficiario ovvero chi riceve i lavori gratis, è quello che rischia di rimanere con il cerino acceso in mano. Infatti come recita il comma 6 dell’art. 121 del Decreto: “Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di sui al comma 5 e dei relativi interessi.”

A questo punto avrete compreso che i motori sono accesi, ma le regole della corsa ancora non ci sono, quindi non conviene partire prima dello start, si rischia di essere penalizzati.

FOCUS SU ECOBONUS 110%

L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LA PRIMA CASA NON SONO LA STESSA COSA

Il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 meglio conosciuto come decreto rilancio all’art. 119, prevede una detrazione o incentivo che dir si voglia, pari al 110% per gli interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici. I commi dell’art. 119 in cui si definiscono la tipologia e le caratteristiche degli interventi incentivati, sono quelli dal n.ro 1 al n.ro 8, mentre i commi 9 e 10 definiscono chi sono i destinatari delle agevolazioni e recitano cosi:

Comma 9: Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa. arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli Istituti autonomi case popolari IACP [ … ] ; d) dalle cooperative di abitazione [ … ]

Comma 10: Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, [ … ] su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale

Ed è a questo punto della lettura che a molti sorge il dubbio, ma la prima casa è l’abitazione principale? La risposta è:

  • NO se mi riferisco alla definizione legislativa;
  • DIPENDE se mi riferisco all’utilizzo dell’immobile;

Partiamo dalla definizione di abitazione principale.

Il Decreto Legge n.201/2011 così detto Decreto Monti, all’art. 13 comma 2 recita: Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”

Per cui siamo in presenza di un’abitazione principale quando si verificano contemporaneamente queste 3 condizioni:

  1. siamo proprietari o possessori;
  2. abbiamo la residenza anagrafica;
  3. dimoriamo abitualmente ovvero in maniera continuativa.

Cosa si intende per prima casa.

È un concetto che si riferisce solo all’atto in cui un soggetto, che rispetta determinati requisiti, acquista, riceve in donazione ecc. un’unità immobiliare residenziale, potendo accedere ad una serie di agevolazioni e benefici così detti “benefici prima casa”. I requisiti da possedere sono:

  1. l’immobile in oggetto non deve appartenere ad una delle seguenti classi catastali:
    • A1 abitazioni di tipo signorile;
    • A8 abitazione di tipo ville;
    • A9 castelli e palazzi artistici e storici;
  2. l’immobile si trova nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza o lavora;
  3. non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  4. non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni prima casa”

Quindi relativamente all’Ecobonus 110% possiamo trovarci nella condizione in cui abitazione principale e prima casa coincidono ma anche no.

Esempio 1: Ho acquistato un’unità residenziale unifamiliare con le agevolazioni “prima casa”, ho la mia residenza e vi dimoro abitualmente, quindi è la mia abitazione principale e posso usufruire dell’Ecobonus 110%;

Esempio 2: Ho acquistato un’unità residenziale unifamiliare con le agevolazioni “prima casa”, ma risiedo e dimoro abitualmente in un altra casa, magari di proprietà del coniuge, quindi non è la mia abitazione principale e non posso usufruire dell’Ecobonus 110%.

È opportuno evidenziare che ai fini dell’Ecobonus 110% il requisito di “abitazione principale” è riferito solo al caso di unità immobiliare residenziale unifamiliare (per es. una villetta). Quindi se siamo proprietari di più residenze ma di tipo condominiale, non abbiamo alcuna preclusione ad usufruire delle detrazioni.

Un’altra importante precisazione da fare è che, un’unità residenziale unifamiliare, che non è “abitazione principale”, può comunque usufruire delle detrazioni Ecobonus 110% relative al miglioramento sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di sistemi di accumulo per l’impianto fotovoltaico, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

FACCIAMO L’ANAMNESI DELLA TUA CASA

Sai cosa è l’anamnesi in medicina? È l’insieme delle notizie, informazioni e sensazioni date dal paziente e/o dai suoi familiari al medico per aiutarlo ad orientarsi verso un processo di diagnosi.

Ecco, se vuoi avere una prima diagnosi della tua casa, iscriviti al blog cliccando sul pulsante segui nella barra a destra, riceverai la password per accedere al questionario di diagnosi, mettiti comodo e compilalo, più sarai preciso, più precisa sarà la diagnosi.

Il questionario è anonimo, dovrai indicare solo il nome, la città dell’immobile e la mail per risponderti; è rivolto a chi ritiene che la sua casa non garantisce un adeguato benessere ambientale, presenta problemi di muffe e/o condensa, ha elevati consumi energetici.

Analizzerò le tue risposte, nel caso ti chiederò delucidazioni via e-mail ed entro 5 giorni lavorativi dall’ottenimento di tutte le informazioni necessarie ti invierò un report contenente:

  • i risultati dell’analisi del questionario;
  • l’individuazione delle problematiche;
  • le eventuali indagini da fare in loco, anche con monitoraggi ambientali;
  • gli eventuali interventi necessari e la loro priorità;
  • le agevolazioni fiscali attualmente disponibili;
  • i consigli comportamentali per attenuare eventuali problemi presenti.

Decreto Rilancio – Agenzia delle Entrate – Primo Vademecum

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un primo vademecum costituito da 32 schede riassuntive dei vari incentivi previsti dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, la quarta è quella relativa all’Ecobonus 110%. Qui sotto i link utili per chi vuole approfondire:

Dl “Rilancio”: le misure fiscali in trentadue semplici moduli