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FOCUS SU ECOBONUS 110%

SIAMO SUL NASTRO DI PARTENZA

L’Agenzia delle Entrate ha emanato i suoi documenti ed i Decreti Attuativi a breve saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale

La cassetta degli attrezzi del “Superbonus 110%” è pronta, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i suoi documenti e a breve, dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta ufficiale, il Decreto Requisiti Tecnici e il Decreto Asseverazioni.

Nel caso vogliate eseguire i lavori con le opportunità offerte dall’art. 121 della Legge 77/2020, tra cui la cessione del credito a banche e istituti finanziari, il consiglio è di affacciarsi presso gli istituti di vostra fiducia per chiedere quali sono le opportunità che offrono. Come abbiamo già scritto non sarà un’operazione del tutto gratuita, quindi è bene valutare le varie opportunità, anche perché è buona regola prima di partire, sapere quali sono gli strumenti economici da utilizzare, il budget a disposizione e quanto bisognerà mettere di tasca propria.

Questi sono i documenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate:

Circolare n. 24/E del 8 ago. 2020: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847/2020 “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”

Modello: “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”

Istruzioni per la compilazione: modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”

Per chi usufruisce dello sconto in fattura o cessione del credito, la comunicazione secondo il modello di cui sopra sarà possibile inviarla a partire dal 15 ott. 2020 e comunque entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese che danno diritto alla detrazione, sono state sostenute.

La circolare chiarisce che nel caso l’intervento preveda lavori che riguardano più ambiti di agevolazione per esempio il cappotto termico (agevolabile con il superbonus) e la realizzazione di nuovi muri interni o rifacimento dell’impianto idraulico (agevolabili con il bonus ristrutturazioni 50%), il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni, a patto che le spese siano contabilizzate separatamente, oltre che nel rispetto di prescrizioni e adempimenti previsti per la misura agevolativa.

Requisito principale per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, è il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Chi rilascia il visto di conformità è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF

L’asseverazione attesta i requisiti tecnici e la congruità delle spese, è rilasciata per ogni stato di avanzamento lavori (massimo due) o al termine dei lavori. Una copia dell’asseverazione è trasmessa telematicamente all’ENEA.

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FOCUS SU ECOBONUS 110%

ECOBONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI, BASTA NON PRENDERSI IN GIRO

L’art. 119 insieme all’art. 121 del decreto rilancio, poi convertito nella Legge 77/2020 è certamente una buona opportunità per tutti, però non bisogna prendersi in giro. Parlo così perché in seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle linee guida “Superbonus 110%” in molti credono che questo è lo strumento operativo che noi tutti attendavamo per poter partire.

Così non è, queste linee guida al pari di quelle che le hanno precedute sugli altri sgravi fiscali, rappresentano un compendio e un documento esplicativo caratterizzato dalla sua semplicità di comprensione rispetto all’articolato di una Legge. Non è il “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisce anche le modalità attuative” Ricordo inoltre che si attendono i decreti attuativi che ci diranno come calcolare l’APE, come verificare la congruità dei costi delle lavorazioni ecc. ecc. e non ultimo con riferimento alla cessione del credito, le sue modalità operative.

Io penso che non dobbiamo prenderci in giro, soprattutto sul fatto che sia GRATIS, sarà certamente, un opportunità estremamente conveniente, ma non a costo zero. I soldi si comprano, non si regalano. Quindi chiunque anticiperà per noi (imprese, fornitori, finanziarie, banche) vorrà essere pagato almeno il costo dell’operazione compreso gli interessi.

Questa è comunque una grossa e bella opportunità per tutti. Per il cittadino che può riqualificare la sua casa, spendere meno in consumi energetici e aumentare il valore del suo immobile. Per le imprese e fornitori con l’incremento delle opportunità di lavoro e l’ascesa del mercato della riqualificazione edilizia. Per i professionisti operanti nel settore dell’edilizia. Per gli istituti finanziari. Per lo Stato che in questa maniera rinnova il parco immobiliare obsoleto ed energivoro, conseguendo un risparmio in termini di risorse acquistate (petrolio, gas, carbone, elettricità), a questo bisogna aggiungere l’emersione del nero relativo sia all’ IVA che al lavoro.

Bisogna inoltre sottolineare che questa, è anche una opportunità imperdibile, per conferire pregio architettonico alle facciate dei nostri edifici. Non dobbiamo solo coibentare le facciate, ma dobbiamo anche ripensarle dal punto di vista architettonico, dargli valore e bellezza, perché così si migliora anche la città.

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IL DECRETO RILANCIO È LEGGE n. 77/2020

ART. 119 – NESSUNA PROROGA PER IL TERMINE DEL 31/12/2021 ENTRO CUI EFFETTUARE LA SPESA, PER ESSERE OPERATIVI BISOGNA ATTENDERE I DECRETI ATTUATIVI E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

BENEFICIO DELLA DETRAZIONE SU MASSIMO DUE UNITÀ IMMOBILIARI PER LE PERSONE FISICHE

L’approvazione al Senato, ha sancito la conversione in Legge del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Per quanto riguarda l’art. 119 sulle detrazioni fiscali al 110%, relative alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico degli edifici, gli emendamenti approvati, hanno portato modifiche di notevole rilievo come l’ampliamento della platea dei beneficiari, e la modulazione della spesa massima ammissibile in funzione delle dimensioni dei condominii. Purtroppo non c’è stato l’ampliamento dell’arco temporale di validità del provvedimento, che resta quello dal 1 lug. 2020 al 31 dic. 2021; si auspicava un allungamento del termine almeno al 31 dic. 2022, vista la complessità degli interventi edilizi e le dinamiche procedurali dei condominii.

Modifiche importanti ci sono state anche all’art. 121, quello dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. La più importante, è la possibilità di poter esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori: “[ … ] per gli interventi di cui all’art.119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascuno intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento“. Il limite di soli due stati di avanzamento lavori è un grosso problema per le piccole imprese edili che, soprattutto in questo momento hanno bisogno di liquidità.

Nuovi tetti di spesa per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache:

  • edificio unifamiliare: 50.000,00 €
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (per esempio case a schiera): 50.000,00 €
  • edificio composto da due a otto unità immobiliari: 40.000,00 € per ogni unità;
  • edificio composto da più di otto unità immobiliari: 30.000,00 € per ogni unità.

Nuovi tetti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione:

  • edificio composto fino a otto unità immobiliari: 20.000,00 € per ogni unità;
  • edificio composto da più di otto unità immobiliari: 15.000,00 € per ogni unità.

Resta di 30.000,00 € il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione di edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari.

Bisogna dire che la rimodulazione dei tetti massimi di spesa era auspicabile, per una equa ripartizione tra le diverse dimensioni di edifici condominiali, atteso che, maggiori dimensioni implicano certamente un’economia di scala.

Si amplia la platea di intervento legata alle persone fisiche, che possono usufruire del beneficio su massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Altra modifica interessante, è che, sono ammessi anche interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art.3 del DPR 380/01 “Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione [ … ]

Ora per poter essere operativi bisogna attendere il decreto attuativo interministeriale, di cui già gira una bozza, e le direttive dell’Agenzia delle Entrate, il tutto entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quindi diciamo che siamo sulla linea di partenza, ma lo “start” non è stato dato. Nel frattempo vi consiglio di non farsi spingere ad agire in fretta, senza regole chiare, che al momento mancano. Agire con oculatezza vista la complessità dell’operazione, scegliere organizzazioni di professionisti specializzati in grado di gestire l’operazione, scegliere imprese idonee, diffidare dagli annunci promozionali da affare del secolo.

Ricordatevi che se qualcosa va storto, a rimetterci è il contribuente-beneficiario perché, i soldi non li regala nessuno.

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VOCI DI PALAZZO SU EMENDAMENTI ALL’ART. 119

Sin dal principio è stato chiaro che l’art.119 del Decreto Rilancio, avrebbe attirato l’attenzione di tutti gli attori, che gravitano intorno alla riqualificazione energetica e più in generale del mondo delle costruzioni. È giusto che sia così, perché chi vive nel mondo reale, che non è quello della politica, ha fatto le sue richieste e osservazioni, tali da far scaturire una serie di emendamenti all’art. 119, tesi ad estendere e migliorare la sua portata innovativa in ambito di riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile delle nostre città.

Le voci di palazzo dicono che gli emendamenti presentati riguardano i seguenti punti:

  • prolungamento della validità dell’ecobonus 110% fino al 31 dic. 2022, alcuni dicono addirittura fino al 2023;
  • sostituzione dell’attestato di prestazione energetica APE, con l’audit energetico dell’immobile;
  • allargamento della platea dei beneficiari, inserendo i proprietari di seconde case non di lusso, gli alberghi e i residence purché gestiti dal proprietario, i proprietari di beni provenienti dalla dismissione del patrimonio pubblico di società a partecipazione pubblica, le associazioni e le società sportive.

Ovviamente la battaglia si gioca sul campo della disponibilità economica e dell’individuazione delle risorse necessarie. Stiamo alla finestra e attendiamo fiduciosi.

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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PASSIVA

In questi giorni in cui proprietari, imprese e professionisti sono tutti in attesa degli strumenti che renderanno operativo l’art. 119 del Decreto Rilancio, concentriamoci su alcuni aspetti del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020.

L’obiettivo dell’art. 119 è quello di riqualificare il parco immobiliare residenziale esistente, agendo su tre aree di intervento:

  1. la riqualificazione energetica passiva: isolamento di muri, solai, tetti, ponti termici, sostituzione di finestre, cassonetti, installazione di schermature solari;
  2. la riqualificazione energetica attiva: realizzazione di impianti centralizzati di riscaldamento, installazione di caldaia a condensazione o pompa di calore, impianti fotovoltaici, impianti di accumulo elettrico;
  3. la riqualificazione strutturale: interventi finalizzati al miglioramento statico degli edifici nei confronti del terremoto, azioni sismiche.
Coibentazione di un tetto

Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, la riqualificazione energetica passiva è la più importante, perché ha come obiettivo, la trasformazione di un edificio, in un organismo che necessita di meno energia, al limite pari a zero, come i famosi edifici passive-house o edifici ad energia quasi zero Nzeb.

Un intervento di tipo passivo, consiste nel miglioramento delle prestazioni energetiche dei seguenti componenti l’involucro edilizio:

Coibentazione ponti termici pilastro e balcone
  1. murature esterne;
  2. lastrici solari o tetti;
  3. pavimenti;
  4. ponti termici;
  5. finestre;
  6. elementi ombreggianti

I componenti da 1 a 4 hanno in comune gli stessi “doveri”: devono rallentare la trasmissione di calore verso l’esterno nel periodo invernale e viceversa nel periodo estivo, devono evitare la formazione di muffe e condense sulla loro superficie.

Dispersioni termiche di un soffitto esterno

Le finestre insieme agli elementi ombreggianti, hanno compiti diversi a seconda che si tratti di stagione invernale o estiva. D’inverno devono ridurre le dispersioni di calore verso l’esterno e far passare la radiazione solare, permettendo l’apporto gratuito di calore negli ambienti. D’estate devono ridurre drasticamente il passaggio della radiazione solare, con la presenza di vetri così detti “basso emissivi”, e di sistemi di ombreggiamento: tapparelle, brise-soleil, aggetti come le pensiline dei balconi, sporgenze legate alla conformazione dell’edificio.

In una riqualificazione energetica passiva, ho due obiettivi da raggiungere:

  • ridurre e controllare il flusso energetico attraverso tutti componenti dell’edificio che confinano, o con l’ambiente esterno o con ambienti a diversa temperatura;
  • controllare la radiazione solare in ingresso.
Ponte termico di un balcone non coibentato

Il flusso energetico lo riduco e lo controllo con interventi che modificano le caratteristiche di trasmittanza termica, capacità termica, trasmittanza lineica. Gli interventi a riguardo consistono nella coibentazione dei muri esterni, dei lastrici solari e tetti, dove possibile anche dei solai verso ambienti esterni o più freddi; nella sostituzione di: finestre, cassonetti, tapparelle, tutti con migliori prestazioni termiche dei precedenti.

Il controllo della radiazione solare, dipende dalla conformazione dell’edificio e per uno esistente, è molto più complicato da realizzare, ma non è impossibile. Intanto l’inserimento di finestre con vetri selettivi, basso emissivi, mi consente di ridurre l’apporto di calore durante il periodo estivo. Poi devo prendermi la briga di studiare il percorso solare e comprendere come influisce sulla forma dell’edificio. Ci sono aggetti, pensiline, sporgenze, schermature, che ostacolano la radiazione solare in ingresso? La loro presenza ha effetti positivi sul bilancio energetico? Posso introdurre altri componenti che migliorino il controllo della radiazione: brise-soleil, tende esterne, vegetazione? Per capirci, questo studio è simile a quello che si fa testando la carrozzeria di un’auto nella galleria del vento: la forma influenza le prestazioni energetiche sia di una macchina che di un edificio.

Investire in riqualificazione energetica passiva è conveniente per tutti, lo Stato riduce la dipendenza dalle risorse fossili (carbone, petrolio, gas) non rinnovabili, il proprietario riduce il costo per climatizzare sia in inverno che in estate, migliora il confort della casa, la riposiziona sul mercato immobiliare. Inoltre è un investimento che prevede ridottissimi esborsi economici per la manutenzione futura, a fronte di un risparmio costante nel tempo.

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I PRIMI AD AFFACCIARSI SUL MERCATO SONO I VENDITORI DI FUMO ATTENZIONE A NON FARVI TRUFFARE

L’art. 119 e il 121, dell’ormai arcinoto Decreto Rilancio, introducendo la detrazione fiscale al 110% e la possibilità dello sconto in fattura o cessione del credito, hanno scatenato un moto di inquietudine collettiva, che coinvolge da una parte i proprietari di case e dall’altra le imprese di manutenzione straordinaria e liberi professionisti.

I primi temono di perdere l’occasione, di rifarsi a nuovo la casa senza spendere una lira, ops un euro; i secondi temono di perdere un’occasione di lavoro, che di questi tempi non è cosa da poco.

Poi in verità ci sono gli altri, quelli “intraprendenti”, quelli che partono prima di tutti, prima ancora che lo starter abbia dato il via. Insomma i venditori di fumo, il cui unico obiettivo è incassare soldi, spacciando per operativo ciò che operativo non è, paventando il rischio di perdere l’opportunità se non si agisce in fretta: “c’è solo un anno è mezzo, datti da fare, cominciamo ad avviare la pratica e magari mi dai un acconto”. Ecco a questi bisogna fare molta attenzione se non si vuole restare con il cerino in mano.

A questo punto è bene fare alcune precisazioni sul Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, precisazioni che vi dovrebbe fare anche chi, oggi, a 17 giorni dalla sua pubblicazione vi propone di agire in fretta per non perdere l’occasione.

  1. Il Decreto Rilancio, deve essere convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni, quindi al più tardi entro il 18 luglio 2020;
  2. nel passaggio da Decreto a Legge potrebbe subire modifiche, ci saranno emendamenti per rispondere alle richieste, che da più parti stanno pervenendo; per esempio già si vocifera di un allungamento dei tempi fino al 2022 o addirittura 2023 e anche di una estensione alle case che non sono abitazione principale;
  3. al momento, causa COVID-19 non si possono tenere assemblee condominiali, quindi non si possono deliberare i lavori da fare e gli amministratori di condominio, sono in attesa che il Governo o chi per esso dica loro come procedere;
  4. anche le banche e le finanziarie devono organizzarsi e attendono chiarimenti sulla procedura da seguire;
  5. ai professionisti è richiesta un’assicurazione ad hoc per le asseverazioni da redigere, ma sia i professionisti che le compagnie assicurative aspettano delucidazioni in merito;
  6. entro 30 giorni dalla conversione in Legge del Decreto, quindi entro il 18 luglio, il Ministero dello sviluppo economico deve emanare un Decreto per stabilire le modalità di trasmissione delle asseverazioni e le relative modalità attuative;
  7. se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve richiedere un “visto di conformità” e i dati relativi all’opzione devono essere comunicati per via telematica; l’Agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità attuative con un provvedimento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi entro il 18 giugno;
  8. a tutto questo si aggiunga che bisognerà chiarire per noi tecnici, le modalità di calcolo di un APE (Attestato di Prestazione Energetica) per l’intero condominio; si perché allo stato attuale l’APE è un documento che riguarda la singola unità immobiliare, quindi come faccio a calcolarlo per l’intero condominio? Attendiamo chiarimenti;
  9. in ultimo da più parti, si auspicano chiarimenti e linee guida che definiscano le procedure da attuare, per redigere pratiche che portino al buon esito di tutta l’operazione;

Ecco appunto il buon esito dell’operazione, nel senso che, se non abbiamo rispettato la Legge, il beneficiario ovvero chi riceve i lavori gratis, è quello che rischia di rimanere con il cerino acceso in mano. Infatti come recita il comma 6 dell’art. 121 del Decreto: “Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di sui al comma 5 e dei relativi interessi.”

A questo punto avrete compreso che i motori sono accesi, ma le regole della corsa ancora non ci sono, quindi non conviene partire prima dello start, si rischia di essere penalizzati.

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L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LA PRIMA CASA NON SONO LA STESSA COSA

Il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 meglio conosciuto come decreto rilancio all’art. 119, prevede una detrazione o incentivo che dir si voglia, pari al 110% per gli interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici. I commi dell’art. 119 in cui si definiscono la tipologia e le caratteristiche degli interventi incentivati, sono quelli dal n.ro 1 al n.ro 8, mentre i commi 9 e 10 definiscono chi sono i destinatari delle agevolazioni e recitano cosi:

Comma 9: Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa. arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli Istituti autonomi case popolari IACP [ … ] ; d) dalle cooperative di abitazione [ … ]

Comma 10: Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, [ … ] su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale

Ed è a questo punto della lettura che a molti sorge il dubbio, ma la prima casa è l’abitazione principale? La risposta è:

  • NO se mi riferisco alla definizione legislativa;
  • DIPENDE se mi riferisco all’utilizzo dell’immobile;

Partiamo dalla definizione di abitazione principale.

Il Decreto Legge n.201/2011 così detto Decreto Monti, all’art. 13 comma 2 recita: Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”

Per cui siamo in presenza di un’abitazione principale quando si verificano contemporaneamente queste 3 condizioni:

  1. siamo proprietari o possessori;
  2. abbiamo la residenza anagrafica;
  3. dimoriamo abitualmente ovvero in maniera continuativa.

Cosa si intende per prima casa.

È un concetto che si riferisce solo all’atto in cui un soggetto, che rispetta determinati requisiti, acquista, riceve in donazione ecc. un’unità immobiliare residenziale, potendo accedere ad una serie di agevolazioni e benefici così detti “benefici prima casa”. I requisiti da possedere sono:

  1. l’immobile in oggetto non deve appartenere ad una delle seguenti classi catastali:
    • A1 abitazioni di tipo signorile;
    • A8 abitazione di tipo ville;
    • A9 castelli e palazzi artistici e storici;
  2. l’immobile si trova nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza o lavora;
  3. non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  4. non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni prima casa”

Quindi relativamente all’Ecobonus 110% possiamo trovarci nella condizione in cui abitazione principale e prima casa coincidono ma anche no.

Esempio 1: Ho acquistato un’unità residenziale unifamiliare con le agevolazioni “prima casa”, ho la mia residenza e vi dimoro abitualmente, quindi è la mia abitazione principale e posso usufruire dell’Ecobonus 110%;

Esempio 2: Ho acquistato un’unità residenziale unifamiliare con le agevolazioni “prima casa”, ma risiedo e dimoro abitualmente in un altra casa, magari di proprietà del coniuge, quindi non è la mia abitazione principale e non posso usufruire dell’Ecobonus 110%.

È opportuno evidenziare che ai fini dell’Ecobonus 110% il requisito di “abitazione principale” è riferito solo al caso di unità immobiliare residenziale unifamiliare (per es. una villetta). Quindi se siamo proprietari di più residenze ma di tipo condominiale, non abbiamo alcuna preclusione ad usufruire delle detrazioni.

Un’altra importante precisazione da fare è che, un’unità residenziale unifamiliare, che non è “abitazione principale”, può comunque usufruire delle detrazioni Ecobonus 110% relative al miglioramento sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di sistemi di accumulo per l’impianto fotovoltaico, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

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FACCIAMO L’ANAMNESI DELLA TUA CASA

Sai cosa è l’anamnesi in medicina? È l’insieme delle notizie, informazioni e sensazioni date dal paziente e/o dai suoi familiari al medico per aiutarlo ad orientarsi verso un processo di diagnosi.

Ecco, se vuoi avere una prima diagnosi della tua casa, iscriviti al blog cliccando sul pulsante segui nella barra a destra, riceverai la password per accedere al questionario di diagnosi, mettiti comodo e compilalo, più sarai preciso, più precisa sarà la diagnosi.

Il questionario è anonimo, dovrai indicare solo il nome, la città dell’immobile e la mail per risponderti; è rivolto a chi ritiene che la sua casa non garantisce un adeguato benessere ambientale, presenta problemi di muffe e/o condensa, ha elevati consumi energetici.

Analizzerò le tue risposte, nel caso ti chiederò delucidazioni via e-mail ed entro 5 giorni lavorativi dall’ottenimento di tutte le informazioni necessarie ti invierò un report contenente:

  • i risultati dell’analisi del questionario;
  • l’individuazione delle problematiche;
  • le eventuali indagini da fare in loco, anche con monitoraggi ambientali;
  • gli eventuali interventi necessari e la loro priorità;
  • le agevolazioni fiscali attualmente disponibili;
  • i consigli comportamentali per attenuare eventuali problemi presenti.
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Decreto Rilancio – Agenzia delle Entrate – Primo Vademecum

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un primo vademecum costituito da 32 schede riassuntive dei vari incentivi previsti dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, la quarta è quella relativa all’Ecobonus 110%. Qui sotto i link utili per chi vuole approfondire:

Dl “Rilancio”: le misure fiscali in trentadue semplici moduli

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Decreto Rilancio – 110% di ecobonus per migliorare gli immobili

Incentivi per efficientamento energetico, sismabous, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Diciamo subito che ad oggi 16 maggio 2020, il decreto aprile ovvero maggio, non è ancora in gazzetta ufficiale, quindi tutto quello che leggiamo si basa sulle bozze in circolazione. Attendiamo l’ufficialità, perché lo sappiamo, in Italia ci può sempre essere una “manina” che cambia le cose in fase di stampa.

A mio parere, “l’ecobonus 110” rappresenta davvero una svolta green per il parco immobiliare del nostro Paese, in tal senso esprime le migliori intenzioni. Ma c’è più di un ma, il primo è che ha bisogno, di ulteriori atti per essere applicabile; atti che si spera come da formula di rito, siano emanati “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Si prevede la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. In passato questa opportunità non ha avuto successo, ma ora c’è una novità: la cessione del credito può avvenire anche nei confronti di istituti di credito e di intermediari finanziari. E qui c’è un altro ma; al momento non si conoscono le modalità e le condizioni, per la cessione del credito agli istituti finanziari e non sappiamo, come risponderanno le banche a questa iniziativa. Comunque il successo dell’iniziativa è legato proprio alla possibilità di cessione del credito.

Il decreto individua tre macro-tipologie di interventi che possono usufruire degli incentivi, dovrebbero essere degli interventi trainanti, nel senso che al loro interno, si dovrebbero poter ricomprendere anche altri interventi attinenti, non specificati nel decreto. Le macro-tipologie sono:

  1. efficientamento energetico;
  2. adeguamento sismico;
  3. fotovoltaico e colonnine di ricarica autoveicoli;

Per poter accedere alla detrazione, ci sono dei requisiti energetico-ambientali da soddisfare, che rendono l’ecobonus 110 una svolta green per gli immobili esistenti:

  • i materiali isolanti adottati devono rispettare il Decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi);
  • l’intervento deve assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero se non possibile, almeno della classe energetica più alta.

Questi requisiti andranno asseverati da tecnici abilitati, i quali dovranno dotarsi anche di idonea polizza assicurativa che garantista per il valore economico delle asseverazioni prodotte; asseverazioni che riguardano sia l’aspetto energetico che la congruità economica dell’intervento.

Insomma le idee sono buone, direi ottime, aspettiamo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Rilancio, nella speranza che sia presto accompagnato da tutti gli atti utili a farlo funzionare bene.

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Cos’è l’impianto di ventilazione meccanica controllata degli ambienti – VMC

Fino a circa 20 anni fa, la ventilazione naturale degli ambienti, in specie residenziali, era in parte garantita dagli “spifferi” dovuti alla non perfetta tenuta del telaio delle finestre. Cosa positiva per il ricambio d’aria, ma un enorme spreco energetico. Dal 1991 sono state emanate una serie di leggi e norme in ambito di risparmio energetico, sempre più severe per le prestazioni termiche dei componenti edilizi portando a produrre infissi così detti “termici” con una elevata tenuta all’aria quindi privi di “spifferi”. L’applicazione di queste leggi ha consentito un elevato risparmio energetico per il riscaldamento, a scapito dell’aerazione naturale permanente dell’immobile durante le 24 ore.

Una casa di recente realizzazione è una casa con finestre ad elevata tenuta, ma il giusto ricambio d’aria è indispensabile per il benessere ambientale, come già chiarito in un precedente articolo. Il calcolo per un corretto ricambio d’aria dipende dai seguenti fattori:

  • dimensione degli ambienti
  • numero di occupanti
  • tempo di permanenza degli occupanti
  • tipo di attività svolta dagli occupanti
  • tipo di vestiario
  • emissioni inquinanti interne
  • ambiente esterno

È chiaro che tutti questi parametri non possono essere controllati manualmente, attraverso la semplice apertura saltuaria delle finestre. Si necessita di un impianto di ventilazione meccanica controllata VMC, costituito da uno scambiatore come quello in foto, ben dimensionato e programmato che sulla base delle misurazioni rilevate, garantisca un adeguata ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti. Inoltre questo tipo di impianti riducono le dispersioni di calore, perché recuperano il calore presente nell’aria che stiamo espellendo, al contrario dell’apertura di una finestra che disperde anche il calore dell’ambiente. Altro vantaggio è dato dalla presenza dei filtri interni alla macchina, con cui si abbatte l’immissione di inquinanti dall’esterno.

Come schematizzato in figura questo tipo di impianti sono costituiti da uno scambiatore, dotato di ventilatori di aspirazione ed immissione, e da canalizzazioni, alcune che prelevano aria dagli ambienti cucina e bagno, altre che immettono aria rinnovata negli ambienti soggiorno e stanze da letto/studio. Con due punti esterni rispettivamente di prelievo e espulsione aria.

Come detto, la corretta ventilazione dipende da molti fattori tra cui l’aria esterna, ma non bisogna trascurare le fonti di inquinamento interno, per esempio la presenza di fumatori, oppure i materiali della casa. Generalmente una casa nuova o recentemente ristrutturata emana più inquinanti chimici, i VOCs, che devono essere evacuati per mezzo della ventilazione degli ambienti.

Quello descritto è il sistema più efficiente e coordinato di ventilazione meccanica controllata, che in un edificio esistente, comporta lavori impiantistici ed edili non trascurabili, sia per il costo che per il disagio, nel caso in cui non si dispone di un altra residenza durante le lavorazioni. Ci sono altri sistemi meno invasivi di VMC, di tipo puntuali, ovvero che possono servire solo un ambiente. Si basano sullo stesso funzionamento del banale estrattore presente nei bagno senza finestra, ma hanno dei canali concentrici di espulsione ed immissione di aria, in alcuni casi anche con recupero di calore. È possibile installarli sulla parete esterna, praticando un semplice foro di carotaggio. Se magari abbiamo deciso di sostituire gli infissi, possiamo approfittare per installare un sistema, sempre puntuale ma integrato nel perimetro della finestra. Gli svantaggi di questa tipologia sono: la necessità di installarne uno per ogni ambiente (non sempre possibile) e la manutenzione generalmente più difficoltosa.

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Il ricambio d’aria negli ambienti domestici durante l’emergenza COVID-19

Come già scritto in un precedente articolo, questa emergenza pandemica sta obbligando tutti noi a trascorrere molto più tempo in casa. Una casa che, storicamente, non è mai stata pensata per ospitarci 24 ore al giorno e con tutta la famiglia. Questa condizione può avere conseguenze sanitarie, legate alla qualità dell’aria negli ambienti chiusi. In proposito l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020” scaricabile a questo link, si consiglia inoltre di visitare il sito: http://www.iss.it/infografiche, perché contiene molte informazioni su questa emergenza, anche sui comportamenti da tenere.

È importante avere degli ambienti domestici con una buona qualità dell’aria, perché la qualità dell’aria negli ambienti interni, così come quella dell’ambiente esterno, ha un ruolo fondamentale sulla nostra salute.

La qualità dell’aria interna, dipende sia da quella esterna che immettiamo in casa, sia dalla presenza negli ambienti, di sorgenti di emissione e diffusione di contaminanti chimici e biologici.

Il nostro stare in casa, le operazioni che compiamo, gli elettrodomestici e gli arredi sono tutti, più o meno, sorgenti inquinanti, vuoi di tipo biologico, vuoi di tipo chimico.

Per avere una buona qualità dell’aria che respiriamo, dobbiamo ridurre il più possibile la concentrazione di questi inquinanti nel nostro ambiente. Questo si può fare con un buon ricambio d’aria, immettendone nuova dall’esterno.

Quindi apriamo le finestre di casa, se possibile contemporaneamente su versanti opposti dell’edificio, o se l’abitazione è su più piani (come è frequente per le case dei centri storici) possiamo sfruttare anche l’effetto camino del vano scala, aprendo il sopraluce del portone d’ingresso, le finestre dei pianerottoli e le porte d’ingresso al piano. Ricordiamo però che l’aria esterna non è priva di inquinanti, per cui preferiamo se possibile, i lati che non si affacciano su strade trafficate e le ore con meno traffico, in extremis nelle ore notturne. Nel caso di doppio affaccio non dimentichiamo che il flusso d’aria va dalla facciata in ombra dell’edificio verso quella soleggiata, e nel caso di più piani dal basso verso l’alto.

Ma per quanto tempo dobbiamo tenere le finestre aperte, per avere un sufficiente ricambio d’aria? Dipende, dalle dimensioni dell’ambiente, da quelle della finestra, se singolo o doppio affaccio, dalle condizioni ambientali sia interne che esterne.

Dipende anche dal tipo di ambiente. Bagni e cucina necessitano di un elevato ricambio, perché ambienti con alto tasso di umidità. Le stanze da letto richiedono un ricambio d’aria soprattutto di primo mattino, appena alzati. Le stanze in cui si studia o lavora ed il soggiorno hanno bisogno di un ricambio d’aria in funzione dell’attività che si svolge, della durata e dell’affollamento.

In mancanza di un sistema di ventilazione meccanica controllata, dobbiamo affidarci alla nostra percezione dell’aria interna, magari aiutandoci con un termoigrometro, acquistabile dai rivenditori di elettronica, che ci permette di monitorare la temperatura e l’umidità interna.

Secondo il Ministero della Salute, i parametri di confort in condizioni sedentarie, abbigliamento adeguato e assenza di irraggiamento sono: in inverno temperatura interna tra 19°C e 22°C e umidità relativa tra 40% e 50%, in estate temperatura interna tra 24°C e 26°C e umidità relativa tra 50% e 60%.

Per quanto riguarda il tempo di apertura delle finestre per un buon ricambio d’aria secondo l’Institut fur Baubiologie+Okologie Neubeuem, generalmente servono:

  • in inverno con finestra a battente e presenza di corrente d’aria, almeno da 2 a 4 minuti; mentre in estate con le stesse condizioni almeno da 12 a 20 minuti;
  • in inverno con finestra a vasistas e presenza di corrente d’aria, almeno da 4 a 6 minuti; mentre in estate con le stesse condizioni almeno 25-30 minuti;
  • in inverno con finestra a battente ma senza corrente d’aria servono almeno da 4 a 6 minuti; mentre in estate da 25 a 30 minuti;
  • in inverno con finestra vasistas e senza corrente d’aria servono almeno da 30 a 75 minuti; mentre in estate da 3 a 6 ore.

Come riportato nel rapporto dell’ISS, In genere la necessità di un ricambio d’aria ci viene segnalata dal nostro corpo con sintomi quali: “disagio, mal di testa, irritazione di occhi e gola, affaticamento delle vie respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive, riduzione della produttività”

Per comprendere come il nostro stare a casa, svolgendo le varie attività, modifica la qualità dell’aria che respiriamo, si riportano alcuni dati sulla produzione di umidità:

  • una persona in condizioni di riposo produce circa 55 g/h di vapore
  • una persona svolgendo attività moderata produce dai 60 ai 90 g/h di vapore
  • nella pulizia personale si producono 200 g/h di vapore per persona
  • la cottura dei cibi produce 260 g di vapore per ogni mc di gas consumato

Una famiglia media durante l’arco della giornata può produrre fino a 10 lt di acqua.

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L’emergenza COVID-19 ridefinisce la casa del futuro

In questo periodo di emergenza sanitaria con la conseguente quarantena da trascorrere in casa, la casa ed i suoi ambienti assumono notevole importanza: sia per la gestione e riduzione del rischio coronavirus, sia per la salvaguardia del benessere psico-fisico dei suoi abitanti, costretti loro malgrado a restare in casa contro la loro volontà.

In realtà quella della salvaguardia del benessere psico-fisico, è una funzione insita nel concetto stesso di casa, solo che il modo di vivere frenetico a cui eravamo abituati fino al mese scorso, era tale, da farci vivere la casa come fosse un albergo, uno strumento per riposare, un luogo da condividere con i propri cari, un luogo in cui trascorrere la notte e alcune ore del giorno.

Questa pandemia travolgendo l’intero pianeta, ha ribaltato il tavolo, mandando all’aria tutto quello che c’era sopra, sono cadute le nostre certezze, il modo di interagire e rapportarsi con il prossimo, il modo di vivere la nostra casa.

Niente sarà più come prima, nemmeno la nostra casa e lo stare a casa. Oggi la residenza assume un ruolo centrale, strategico e fondamentale per il futuro. Un futuro che deve essere sostenibile. C’è una nuova casa da costruire, al centro di una ennesima rivoluzione sociale che ci ha già travolto, lasciando macerie su cui costruire, si badi bene, costruire non ricostruire, parliamo di qualcosa di nuovo. Si di nuovo perché il modo di vivere è cambiato e quindi anche le esigenze da soddisfare sono cambiate.

Abbiamo scoperto che davvero alcuni lavori si possono svolgere da casa, davvero si possono gestire rapporti di lavoro e collaborazione con una video conferenza, con la condivisione del cloud. Davvero la scuola si può frequentare a distanza, da casa.

Abbiamo scoperto che se si trascorre troppo tempo in casa, il nostro nido può diventare inospitale, gli spazi si restringono perché bisogna condividerli per funzioni diverse, abbiamo bisogno della giusta aria e luce, abbiamo bisogno di natura.

Abbiamo bisogno di confort ambientale e abitativo. Le stanze devono avere la giusta luce naturale e aerazione, qualità dell’aria, insonorizzazione, la giusta umidità relativa. Gli ambienti devono consentire lo svolgimento di attività diverse con dimensioni e mobilio che ne permettano l’adattamento ai vari utilizzi. Gli impianti di climatizzazione, aerazione, illuminazione, alimentazione elettrica delle utenze, linea dati e wi-fi, insieme all’involucro edilizio, oltre a garantire il confort, devono garantire anche di poter interagire con il resto del mondo. Dobbiamo poter svolgere attività lavorative, di studio, di interazione con le amministrazioni, con le banche, ecc. Dobbiamo poter fare da casa tutte quelle attività che la tecnologia ci consente di svolgere senza essere presenti.

Passata questa emergenza torneremo certamente a riabbracciarci, a stare insieme, a vivere insieme, ma si spera, con la consapevolezza che la scienza, l’innovazione e la tecnologia sono gli strumenti per uno sviluppo sostenibile che ci consentirà di migliorare la nostra vita e preservare il nostro pianeta.

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Condominio, a chi spettano le spese di manutenzione dei balconi?

Dopo una lunga gestazione, fatta di sopralluoghi, misure, assemblea per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori, assemblea per l’approvazione del capitolato dei lavori, individuazione delle imprese da invitare per la gara di appalto; finalmente si è giunti all’assemblea per apertura offerte e aggiudicazione dei lavori. Ed è quasi sempre in quest’ultima fase che uno o più condomini esprimono perplessità (contrarietà) sulla manutenzione dei balconi. Alcuni non ritengono necessaria la sostituzione della pavimentazione, anche se prevista nella perizia del tecnico, altri non condividono la suddivisione delle relative spese.

Per dirimere la questione, abbastanza articolata, in quanto dipendente dalle caratteristiche morfologiche del condominio, bisogna tener conto dei seguenti punti:

  • Art. 1117 del Codice Civile : parti comuni dell’edificio;
  • Ordinanza n. 7042 del 12/03/2020 Corte Suprema di Cassazione sez. VI Civile;
  • Ordinanza n. 27413 del 29/10/2018 Corte Suprema di Cassazione sez. II Civile.

Per chi vuole leggere le suddette sentenze, può collegarsi a questo link della Corte di Cassazione e fare la ricerca delle ordinanze.

Il quesito cui rispondere è se il balcone rappresenta o no una parte comune del condominio, visto che certamente compone la facciata.

Il codice civile art. 1117 considera le facciate come proprietà comune, ma niente dice riguardo ai balconi che pur facendo parte della facciata, hanno anche elementi ad esclusivo uso e vantaggio privato e sono costituiti da più elementi (frontini, balaustre, pavimento, soffitto). Di qui l’annosa questione cui la giurisprudenza, cerca di dare risposta. Consolidato orientamento della Corte di Cassazione è che: in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto “prolungamentodella corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione , ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede e non possono essere ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Quindi secondo l’ordinanza di cassazione n.7042/20202 sono a carico del solo proprietario e non del condominio le spese di manutenzione della pavimentazione, della soletta strutturale o piattaforma, dell’intonaco, della tinteggiatura o decorazione del soffitto. Restano di pertinenza condominiale i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore , quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Per cui frontalini, balaustre, fregi ornamentali, sono da considerarsi bene comune in quanto parte integrante della facciata.

Resta ancora non chiarita del tutto, l’appartenenza del sotto-balcone o “cielino” per il quale si sono fatte strada due diverse interpretazioni: la prima dice che il balcone sia sotto che sopra compete a chi esercita il calpestio; la seconda invece dice che il sotto-balcone compete al condominio in quanto elemento visibile dalla strada e quindi parte della facciata dell’edificio.

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Recupero degli edifici esistenti: “4 opportunità di agevolazione fiscale previste per il 2020”

Sono 4 le agevolazioni fiscali tra cui scegliere per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia che si tratti di lavori su singole unità abitative, che su parti condominiali:

  • Bonus casa – ristrutturazioni edilizie;
  • Ecobonus – interventi di riqualificazione energetica;
  • Bonus facciate – interventi sulle facciate di edifici in zona A e B;
  • Sima Bonus – interventi antisismici;

A queste agevolazioni va aggiunta quella prevista per l’acquisto degli elettrodomestici, il così detto “Bonus Mobili”, che si può avere solo se si effettua una ristrutturazione edilizia su singole unità residenziali o su parti comuni di edifici sempre residenziali.

Per alcune tipologie di intervento le agevolazioni sono tra loro alternative, ovvero si può decidere quale è più conveniente usare; per esempio, nel caso di coibentazione della facciata di un edificio, posso usare sia il bonus casa, che l’eco bonus e se rientro nei requisiti previsti anche il bonus facciate.

Ora la domanda è come effettuo la scelta? Quali sono i parametri che devo considerare?

La risposta è che la scelta va fatta insieme ad un tecnico esperto, in grado di fare una valutazione tra costi e benefici derivanti dall’intervento da eseguire.

Nella tabella sottostante riporto i parametri principali di ogni agevolazione, al fine di comprendere in cosa differiscono e quale è l’obiettivo che si propongono.

AgevolazioneInterventiDetrazione
[%]
Limite di spesa
[]
Ripartizione
in anni
Bonus CasaManutenzione straordinaria
per i condomini anche
manutenzione ordinaria
5096.000,0010
Eco-bonusInterventi per la riduzione
dei consumi energetici
50 – 65 – 70 – 7530.000,00 – 100.000,00 10
Bonus FacciateInterventi sui muri delle
facciate visibili da strada
o spazio pubblico
in Zona A – B
90nessun limite10
Sisma BonusInterventi antisismici50 – 8596.000,00 – 136.000,005

Salvo auspicabili proroghe, il Sisma Bonus consente di detrarre tutte le spese sostenute entro il 31-12-2021, mentre per tutte le altre agevolazioni la scadenza attuale è 31-12-2020.

La valutazione dei costi/benefici relativi agli interventi da effettuare è indispensabile, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati anche ad una riqualificazione energetica dell’immobile. Si deve partire analizzando lo stato dell’immobile, sia relativamente al degrado dei suoi componenti, sia all’efficienza degli impianti, sia alle caratteristiche e prescrizioni costruttive vigenti all’epoca di realizzazione. Questo studio prevede sopralluoghi con rilievi e misurazioni, analisi delle caratteristiche degli impianti esistenti, valutazione degli effettivi consumi energetici, indagini termografiche per l’individuazione dei ponti termici e delle superfici di maggiore dispersione termica. Tutto questo per definire un modello “informatizzato” dell’edificio che consenta di simulare i risultati energetici ottenibili con gli interventi che si propongono.

A questa fase, segue quella di valutazione in termini di benefici e costi degli interventi che si propongono, la definizione della priorità tra i vari interventi realizzabili, e quindi, anche l’associazione ad ogni intervento previsto dell’agevolazione fiscale più conveniente.

Per info di dettaglio si invita a consultare le pagine di approfondimento del sito: